Tabelle
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 15.04.2022 (BUR 51 del 22 aprile 2022)
Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”
Art. 33: tabelle perimetrali
Disposizioni in ordine alla tabellazione da apporre al fine di identificare le zone sottoposte a particolare regime.
Il modello delle tabelle è stabilito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
ZONE UMIDE con divieto di utilizzo di munizioni spezzate contenenti piombo
(Circolare n. 72/2023 applicativa del Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 e DGR n. 755/2023)
DGR n. 1011 del 11 agosto 2023
Riassunzione delle DGR n. 226 del 08/03/2022, DGR n. 1331 del 25/10/2022 e DGR n. 76 del 26/01/2023 in esecuzione della Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023.
Decreto del direttore della direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria
n. 1197 del 23 dicembre 2022 (BUR 68 del 15.05.2023)
Approvazione delle risultanze istruttorie relative alle istanze di sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria.
L. r. n. 2/2022; L. r. n. 21/2022; DGR n. 226/2022
Legge Regionale n. 21 del 09 agosto 2022
Modifica in merito alle “Norme per la protezione della fauna selvatica e del prelievo venatori”
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27, sono aggiunti i seguenti:
3 bis. Non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e uliveti con impianto di
irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno
di 50 metri di distanza.
3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle
operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da
tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.