A.T.C. VR 2

Tabelle

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 15.04.2022 (BUR 51 del 22 aprile 2022)

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” 

Art. 33: tabelle perimetrali

Disposizioni in ordine alla tabellazione da apporre al fine di identificare le zone sottoposte a particolare regime.

Il modello delle tabelle è stabilito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Tabelle colore bianco con dicitura in nero 

per le tabelle aventi funzione 

esclusiva di delimitazione.

Tabelle colore giallo ocra con dicitura in nero 

per le tabelle aventi funzione di delimitazione 

di area preclusa all’esercizio venatorio.

ZONE UMIDE con divieto di utilizzo di munizioni spezzate contenenti piombo

(Circolare n. 72/2023 applicativa del Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 e DGR n. 755/2023)

DGR n. 1011 del 11 agosto 2023

Riassunzione delle DGR n. 226 del 08/03/2022, DGR n. 1331 del 25/10/2022 e DGR n. 76 del 26/01/2023 in esecuzione della Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023.

Decreto del direttore della direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria 

n. 1197 del 23 dicembre 2022 (BUR 68 del 15.05.2023)

Approvazione delle risultanze istruttorie relative alle istanze di sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria.

L. r. n. 2/2022; L. r. n. 21/2022; DGR n. 226/2022

Decreto n. 1197 del 23 dicembre 2022

Allegato A – istanze accolte

Allegato A – istanze accolte parzialmente

Istruzioni lettura tabelle

Mappe fondi sottratti

Cazzano di Tramigna 

 San Giovanni Ilarione

Monteforte d’Alpone    

Soave

Colognola ai Colli

Mezzane di Sotto

Legge Regionale n. 21 del 09 agosto 2022

Modifica in merito alle “Norme per la protezione della fauna selvatica e del prelievo venatori”

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27, sono aggiunti i seguenti: 

3 bis. Non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e uliveti con impianto di
irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno
di 50 metri di distanza. 

3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle
operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da
tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.

DGR 1074 del 30 agosto 2022

Approfondimento

Tabellazione