A. Nell’allestimento degli appostamenti di cui al presente articolo, sono consentite tutte le modifiche di sito per l’esercizio dell’attività venatoria, purché le stesse non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.
B. Fra le modifiche di sito che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi di cui alla lettera sono comprese le seguenti:
– lo sfalcio dell’erba sotto le piante dell’appostamento ed in prossimità delle stesse;
– l’installazione di supporti in legno e/o metallici, rimovibili, sulle piante dell’appostamento, o in prossimità delle stesse, per il posizionamento delle gabbie per richiami, ivi compreso il posizionamento di sistemi di protezione dei richiami;
– la potatura delle piante dell’appostamento;
– i piccoli e limitati spostamenti di terra funzionali all’apprestamento dell’appostamento;
– l’applicazione di rami secchi sulle piante dell’appostamento.”